Amministrazione Trasparente

Riferimenti normativi:

– commi 1 e 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

– comma 2 dell’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Obblighi:

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

Data di aggiornamento 8 luglio 2026 ore 10:59

Commi 1 e 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. Consultare la sezione Riferimenti normativi.

Commi 1 e 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n 33 – Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180

Comma 1 bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.

Nessun contenuto da caricare in quanto la norma è di carattere statale e non è applicabile nell’ambito degli enti pubblici regionali.

Data di aggiornamento 8 luglio 2026 ore 11:15

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n.  81 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è stato soppresso e assorbito dal Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)

Lettera a, comma 8 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

…
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

La pagina rimane per la consultazione degli anni sino al 2022.

Lettera a, comma 8 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Programma per la trasparenza e l’integrità 

…
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
…

La sezione è sostituita da “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, mentre i documenti collocati in questa sottosezione rimangono solo per la consultazione delle pubblicazioni precedenti.

Lettera g, comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 – Organismo indipendente di valutazione della performance

4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
…
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
…

Questa sezione rimane solo per la consultazione dei dati precedentemente pubblicati.

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze.

Riferimenti normativi:

Lettera a, comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo.

Riferimenti normativi:

Lettera a, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Riferimenti normativi:

Lettera b, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Riferimenti normativi:

Lettera c, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

Riferimenti normativi:

Lettera d, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.

Riferimenti normativi:

Lettera e, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Dichiarazione concernente diritti reali sui beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, titolarità d’imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N.B. dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Punto 1, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione di dati sensibili)

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Punto 2, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazioni di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 €)

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Punto 3, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Attestazione concernente le variazioni alla situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Articolo 3 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

L’Artisanà non ha figure titolari di incarichi politici di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo.

Riferimenti normativi:

Lettera a, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Comma 1 bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Il comma 1 bis esclude gli incarichi o le cariche di amministrazione attribuiti a titolo gratuito è dunque esonerata dagli obblighi di pubblicazione la componente del proprio consiglio di amministrazione Sandra Barberi.

Riferimenti normativi:

Lettera b, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Riferimenti normativi:

Lettera c, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

Riferimenti normativi:

Lettera d, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.

Riferimenti normativi:

Lettera e, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Dichiarazione concernente diritti reali sui beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, titolarità d’imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N.B. dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Punto 1, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
(NB: è necessario limitare con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione di dati sensibili)

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Punto 2, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazioni di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 €)

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Punto 3, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

L’Artisanà non rientra in questa fattispecie.

Attestazione concernente le variazioni alla situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Articolo 3 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo.

Riferimenti normativi:

Lettera a, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Riferimenti normativi:

Lettera c, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

Riferimenti normativi:

Lettera d, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.

Riferimenti normativi:

Lettera e, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione di dati sensibili)

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Punto 2, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazioni di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 €)

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Punto 3, comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

L’Artisanà non rientra in questa fattispecie.

Attestazione concernente le variazioni alla situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].

Riferimenti normativi:

Lettera f, comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Articolo 3 della legge 5 luglio 1982 n. 441 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

Riferimenti normativi:

Comma 1 dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

A L’Artisanà non sono state applicate sanzioni per mancata comunicazione dei dati.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07.13).

Riferimenti normativi:

Lettera b, comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Lettera c, comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Personale e competenze

Organigramma L’Artisanà

Unico dirigente responsabile il direttore de L’Artisanà Alessandro Cama

Data di aggiornamento 24 settembre 2026 ore 09:58

Elenco completo dei numeri di telefono e della casella di posta elettronica istituzionale e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Riferimenti normativi:

Lettera d, comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

L’Artisanà
Telefono: +39 0165 1835100
Mail: info@lartisana.vda.it
Pec: info@pec.lartisana.vda.it

Data di aggiornamento 15 luglio 2026 ore 9:00

Non sono stati affidati incarichi di consulenza e collaborazione dal 2020. (ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07:58).
(Art. 15, c.1, 2 D.Lgs.14 Marzo 2013 n.33)

Non sono stati affidati incarichi di consulenza e collaborazione dal 2020.
(Art. 15, c.1, 2 D.Lgs.14 Marzo 2013 n.33) 

 (ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07:33).

Art. 14, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L’Artisanà non è tenuto alla pubblicazione dei dati, non siamo ne Stato, ne Regioni, ne Enti locali pertanto non soggetti all’applicazione del comma 1 dell’articolo 14 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33.

Art. 20, d.lgs. 39/2013 – dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

Aggiornamento 22/09/2026 ore 12:07

Incarico attribuito con determinazione del presidente de L’Artisanà n. 3 in data 3 ottobre 2025 al Sig. Cama Alessandro.

Incarico attribuito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 in data 29 dicembre 2020 al Sig. Cama Alessandro.

Incarico attribuito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 in data 24 gennaio 2017 alla dott.ssa Nurye Donatoni, Dipendente interno, Categoria Q1 – CCNL Federculture, Conservatore Responsabile del MAV.

Il CDA dell’IVAT con deliberazione nr. 19 del 2 luglio 2020 ha fissato il termine del mandato del Direttore alla Dott.ssa Nurye Donatoni in data 09 luglio 2020 e rientro dal 10 luglio 2020 nel profilo di Conservatore Museale responsabile del MAV e dell’Area Culturale, mentre le attribuzioni di Direttore, dalla medesima data del 10 luglio 2020, in particolare quelle correlate all’esercizio delle funzioni di cui agli art. 4 e 16 della l.r. 22/2010, verranno assunte dal Presidente come previsto dall’art. 4, comma 4 della l.r. 22/2010.

Art. 14,  d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Art. 20, d.lgs. 33/2013 – Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Art. 19 c.1 – bis d.lgs 165/2001 Posti di funzione disponibili

Art. 1 c7 d.p.r. n. 108/2004 Ruolo dirigenti.

L’Artisanà non ha figure dirigenziali di livello inferiore.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle 07:31).

L’Artisanà non ha contenuti da pubblicare.

(ultimo aggiornamento 22/05/2025 alle ore 15.35).

A l’Artisanà non sono state applicate sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati.

(ultimo aggiornamento 22/05/2025 alle ore 15:38).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 in data 17 aprile 2014 viene istituita, nell’ambito della struttura organizzativa dell’IVAT, una Particolare Posizione Organizzativa (PPO) alla quale preporre un dipendente a cui affidare specifiche competenze secondo la “Disciplina dei criteri e modalità di attribuzione delle particolari posizioni organizzative dell’Institut Valdôtain de Tradition (IVAT)” approvata nell’ambito dell’accordo per la contrattazione aziendale dell’IVAT sottoscritto in data 16 aprile 2014

Ultimo aggiornamento 22/05/2025 ore 15:40

PPO 2020
Incarico attribuito con determinazione del Presidente n. 66 del 20 agosto 2020 al Sig. Vallet Roberto, Istruttore Direttivo, Categoria D – CCRL Comparto, Responsabile dell’Area Sviluppo Economico dell’IVAT

PPO 2017/2019
Incarico attribuito con determinazione del Direttore  n. 106  del 04 luglio 2017 al Sig. Vallet Roberto,  Istruttore Direttivo, Categoria D – CCRL Comparto, Responsabile dell’Area Sviluppo Economico dell’IVAT

PPO 2014/2017
Incarico attribuito con determinazione del Presidente n. 106 del 28 aprile 2014 al Sig. Vallet Roberto,  Istruttore Direttivo, Categoria D –  CCRL Comparto, Responsabile dell’Area Sviluppo Economico dell’IVAT

Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 17, c.1, 2, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 16, c.3, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
…
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

L’Artisanà ha un unico ufficio a livello dirigenziale

Aggiornamento 07/08/2025 ore 12:25

Art. 18, c.1, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

L’Artisanà non ha in corso incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.

(ultimo aggiornamento 07/08/2025 alle ore 12:04).

Il Sistema PerlaPA raccoglie i dati sugli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici o consulenti, a permessi concessi ai dipendenti per l’assistenza a persone disabili, alla partecipazione dei dipendenti pubblici agli scioperi, ai permessi sindacali e ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici.

Art. 21, c.1, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

Articolo 10 della l.r. n. 10 del 24/05/2007 – Stato giuridico ed economico del personale

1. L’IVAT rientra tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995; al personale dell’IVAT si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il restante personale del comparto unico regionale.
2. La dotazione organica dell’IVAT è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente o del direttore, ove nominato, ed approvata dalla Giunta regionale. La dotazione organica dell’IVAT non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al direttore.
3. Il personale dell’IVAT è iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni.
3bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell’organico del MAV, di cui all’articolo 2bis, né a quello incaricato della gestione della rete commerciale, i cui rapporti di lavoro restano ad ogni effetto regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Al personale delle Aree Dirigenza e Amministrazione Generale vengono applicati i Contratti di lavoro del Comparto Unico del Pubblico Impiego Valdostano (link a seguire)
http://crrs.regione.vda.it/testo-unico-dirigenza.pdf
http://crrs.regione.vda.it/testo-unico-delle-categorie.pdf

Mentre al personale delle Aree Valorizzazione Culturale e Sviluppo Economico viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero Federculture (link della pagina di riferimento a seguire)
http://www.federculture.it/contratto-ccnl-federculture/

Art. 21, c.2, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

…
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Come previsto dall’art. 8 lett. b del CCNL Federculture, con atto dell’organo competente viene determinata l’approvazione e la sottoscrizione degli accordi di contrattazione aziendale (vedi allegati).

Legge regionale 23/07/2010 n. 22 Art. 47  c.9, 10 e 11

…

9. A corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore, gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali relazioni sono certificate dagli organi di revisione o di controllo degli stessi enti e, per l’Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021 n. 14, istitutiva dello stesso.

10. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, i contratti decentrati o di settore stipulati, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesti in esito alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato o di settore in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste degli utenti.

11. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a trasmettere all’ARRS, di norma in via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con le allegate relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale, affinché l’ARRS possa verificarne, entro i quindici giorni successivi, la coerenza ed il rispetto dei criteri e dei limiti imposti dal contratto collettivo di comparto.

Aggiornamento 22/09/2026 ore 13:53

Art. 10, c. 8, lett. c, d.lgs. 33/2013 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

…
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
…
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
…
Pubblicazione, ai sensi dell’art. 38, c. 1, l.r. 22/2010, dei nominativi e dei c.v. dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance.

Si rimanda alla pagina CV e retribuzioni dei componenti della CIV sul sito della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Art. 19, d.lgs 33/2013

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Come indicato all’art. 10 comma 8 lettera b) e art. 20 comma 2 e 3del D. Lgs 33/2013, in questa sezione sono disponibili le informazioni relative a:

Art. 20, c.2, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
…
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
…

Vedi anche art. 38, c. 3, l.r. 22/2010.

Art. 10, c. 8, lett. b d.lgs 33/2013 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
…
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
…
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 – Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Modalità e tempi di definizione ed adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui articolo 7 del decreto, affinché lo stesso possa essere effettivamente operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011 (articolo 30, comma 3 del decreto).

In sede di prima attuazione del decreto il Sistema è definito e adottato in via formale in modo tale da assicurarne l’operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011 (articolo 30, comma 3 del decreto).
La definizione del Sistema rientra nella competenza degli OIV ai sensi sia dell’articolo 30, comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell’articolo 7, comma 2, del decreto.
L’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’amministrazione, secondo i rispettivi ordinamenti, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 7, comma 1 del decreto.
Il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di trasparenza totale, nonché trasmesso alla Commissione.
Si precisa che la definizione e l’adozione del Sistema sono due momenti separati concettualmente e temporalmente e di competenza di due attori differenti. Alla luce di tali considerazioni:

  • gli OIV sono tenuti a definire il Sistema entro il 30 settembre 2010 redigendo un primo documento che contenga gli elementi necessari indicati nel successivo paragrafo 2 della presente delibera;
  • tale primo documento – trasmesso alla Commissione ai fini del monitoraggio previsto dall’articolo 30, comma 3 del decreto nonché all’organo di indirizzo politico-amministrativo è suscettibile di modifiche e di integrazioni alla luce degli ulteriori indirizzi e della documentazione di supporto operativo che la Commissione adotterà successivamente alla presente delibera;
  • l’organo di indirizzo politico-amministrativo è tenuto ad adottare in via formale il Sistema, come definito dagli OIV all’esito di tali eventuali modifiche e integrazioni, anche successivamente alla data del 30 settembre 2010, in ogni caso in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Con determinazione del Presidente n’ 20 in data 17 settembre 2019 si sono apportate le ultime modifiche al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzata ed individuale dell’IVAT

(Ultimo aggiornamento 15/04/2020 alle ore 09.42)

Art. 10, c. 8, lett. b, d.lgs 33/2013 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
…
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
…
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

l’IVAT adotta, con il supporto della Commissione indipendente di valutazione della performance, il piano della performance che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’ente, nonché gli obiettivi operativi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori.(Ultimo aggiornamento 15/04/2020 alle ore 09.42)

Art. 20, c.1, d.lgs 33/2013 – Ammontare complessivo dei premi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti … Vedi anche art. 38, c. 3, l.r. 22/2010.

Art. 22, c.1, lett.a, c. 2, 3, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società  di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività  svolte in favore dell’amministrazione o delle attività  di servizio pubblico affidate;
…
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

L’IVAT non esercita alcuna forma di controllo o vigilanza su enti.

(ultimo aggiornamento 29/05/2024 alle ore 08.58).

Art. 22, c. 1, lett.c, c. 2, 3, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
…
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività  svolte in favore dell’amministrazione o delle attività  di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
…
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
…

L’IVAT non esercita alcuna forma di controllo o vigilanza su enti.

(ultimo aggiornamento 29/05/2024 alle ore 08.59).

Art. 22, c. 1, lett. d, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
…
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

La partecipazione di IVAT ad un’unica società non richiede una rappresentazione grafica per evidenziare i rapporti tra l’amministrazione e gli enti controllati.

(ultimo aggiornamento 29/05/2024 alle ore 09.00).

Art. 20 comma 1 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle societa’ in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
…
b) l’elenco delle società  di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità , con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività  svolte in favore dell’amministrazione o delle attività  di servizio pubblico affidate;
…
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
…

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e’ attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Il monitoraggio concernente il rispetto dei tempi dei procedimenti non è disponibile, in quanto non è stata ancora effettuata la relativa documentazione dei processi.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07:37).

Art. 35, c.3, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
…
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Area servizi generali

mail: info@lartisana.vda.it

recapito telefonico 0165/1835100

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07:42).

Informazioni sulle singole procedure

Art. 37, c. 1 e 2 d.lgs 33/2013- Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Nota: All’interno di bandi di gara e contratti trovate i file .xml relativi alle trasmissioni annuali dei CIG.

delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.” contenente i nuovi obblighi di trasparenza relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, come modificata e integrata dalla delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023.

L’articolo 3, comma 3.3, della delibera 264/2023 prescrive che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscano sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vista del contratto contenuti della BDNCP, al fine di assicurare la trasparenza dell’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione.

Per informazioni generali sui contratti pubblici dell’Ente, è possibile inserire nella BDNCP nel campo filtro “CF AMMINISTRAZIONE APPALTANTE” il codice fiscale dell’Ente.

Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate per l’automatizzazione delle procedure.

L’Artisanà  adotta le piattaforme e soluzioni tecnologiche nell’elenco sotto riportato per la gestione del ciclo di vita del contratto pubblico:

– Place-VdA, piattaforma di e-Procurement regionale gestita dalla società in house providing In.VA S.p.A in qualità di Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8;

– AcquistinRetePA (MePA), piattaforma di e-Procurement nazionale dove si svolgono tutte le attività del Programma per la realizzazione degli acquisiti nella P.A., dello svolgimento delle gare all’abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni;

– Venere Web Viewer, software dedicato alla pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

– Saturn Web: software dedicato alla pubblicazione dell’albo pretorio online e alla gestione degli obblighi di trasparenza derivanti dall’art. 37, commi 1 e 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Data inserimento 04/08/2025  Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 13:49

Anno 2024
In riferimento all’annualità sopra indicata, l’Artisanà non ha pubblicato avvisi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine a lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. L’Artisanà non è pertanto in possesso di dati oggetto di pubblicazione.

Anno 2025
In riferimento all’annualità sopra indicata, l’Artisanà non ha pubblicato avvisi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine a lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. L’Artisanà non è pertanto in possesso di dati oggetto di pubblicazione.

Anno 2026
In riferimento all’annualità sopra indicata, l’Artisanà non ha pubblicato avvisi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine a lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. L’Artisanà non è pertanto in possesso di dati oggetto di pubblicazione.

Data inserimento 04/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 13:54

Art 37 Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

comma 1 lettera a) Le stazioni appaltanti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

comma 3 Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).

Art 50 Procedure di affidamento

comma 1 lettera b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 €

L’Artisanà non effettua lavori e non redige il piano triennale degli acquisti dei beni e dei servizi in quanto non gestisce servizi e forniture d’importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50 comma 1 lettera b).

Data inserimento 11/08/2025  Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 13:57

L’Artisanà non ha istituito alcun sistema di qualificazione degli operatori economici.

Data inserimento 04/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:05

Gravi illeciti professionali – applicabile a imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali esclusivi (Art. 169 D.lgs 36/2023)

Obbligo applicabile a imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali esclusivi: atti eventualmente adottati recanti l’elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 d.lgs. 36/2023.

L’Artisanà non ha definito alcuna norma o criterio per garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche della procedura d’appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione.

Data inserimento 11/08/2025 Data aggiornamento 11/08/2025

Progetti di investimento pubblico (At. 11 comma2 quater L. 3/2023)

L’Artisanà non è titolare di alcun progetto d’investimento pubblico.

Data inserimento 11/08/2025 Data aggiornamento 11/08/2025

Dibattito pubblico (ARt. 40_comma 3_e_comma5_D_lgs 36/2023

L’Artisanà non ha avviato alcun dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche.

Data inserimento 11/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:09

L’Artisanà al momento non gestisce procedure di affidamento che richiedano la pubblicazione dei documenti di gara.

Data inserimento 11/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:11

(c.2 art. 28 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

…Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonchè i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Anno 2024
In riferimento all’annualità sopra indicata, non vi sono dati oggetto di pubblicazione.

Anno 2025
In riferimento all’annualità sopra indicata, non vi sono dati oggetto di pubblicazione.

Anno 2026
In riferimento all’annualità sopra indicata, non vi sono dati oggetto di pubblicazione.

Data inserimento 04/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:14

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

comma 9 articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 

… I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità deleganti per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

L’Artisanà non ha ricevuto finanziamenti pubblici di cui:

• al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021;
• al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
• al PNC.

Data inserimento 04/08/2025 data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:19

L’Artisanà non eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Data inserimento 04/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026

L’Artisanà non ha mai costituito un collegio consuntivo tecnico

Data inserimento 04/08/2025 data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:21

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

comma 9 articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 

… I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità deleganti per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

L’Artisanà non ha ricevuto finanziamenti pubblici di cui:

• al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021;
• al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
• al PNC.

Data inserimento 04/08/2025 data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:23

Contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro

Anno 2024
In riferimento all’annualità sopra indicata, non vi sono dati oggetto di pubblicazione relativamente ad affidamenti di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Anno 2025
In riferimento all’annualità sopra indicata, non vi sono dati oggetto di pubblicazione relativamente ad affidamenti di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Anno 2026
In riferimento all’annualità sopra indicata, non vi sono dati oggetto di pubblicazione relativamente ad affidamenti di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Data inserimento 04/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:24

Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile

Non ricorre la fattispecie

data inserimento 04/08/2025 data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:25

Non ricorre la fattispecie.

Data inserimento 04/08/2025 Data aggiornamento 07 luglio 2026 ore 14:26

L’Artisanà non ha tra le proprie competenze l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07:56).

Art. 26, c. 1, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

L’Artisanat non ha tra le proprie competenze l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07:54).

Art. 26, c. 1, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

L’Artisanà non ha tra le proprie competenze l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 07:55).

Art. 29, c. 1 d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità
…

Informazioni su beni immobili detenuti

Art. 30, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31, c.1, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

Alla data odierna non sono pervenuti rilievi relativi alla Corte dei Conti. 
(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 09:00).

Art. 32, c.2, lett. b, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
…
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
…
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
…

E’ in corso di elaborazione uno studio finalizzato all’individuazione degli eventuali servizi pubblici erogati da L’Artisanà nell’ambito della propria attività istituzionale al fine dell’elaborazione della carta dei servizi attraverso la quale verranno definiti i relativi costi e tempi.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 08:17).

D.lgs. 82/2005, art. 7, c. 3 – CAD
…
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita’, anche in termini di fruibilita’, accessibilita’ e tempestivita’, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
…

E’ in corso di elaborazione uno studio finalizzato all’individuazione degli eventuali servizi pubblici erogati da L’Artisanà nell’ambito della propria attività istituzionale al fine dell’elaborazione della carta dei servizi attraverso la quale verranno definiti i relativi costi e tempi.

​[ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 08:18].

Art. 32, c.1, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

E’ in corso di elaborazione uno studio finalizzato all’individuazione degli eventuali servizi pubblici erogati da L’Artisanà nell’ambito della propria attività istituzionale al fine dell’elaborazione della carta dei servizi attraverso la quale verranno definiti i relativi costi e tempi.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 08:14).

Art. 1, c.2, d.lgs 198/2009 – Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire
…
2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
…

Art. 4, c.2, c.6, d.lgs 198/2009 – Sentenza
…
2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.
…
6. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
…

L’Artisanà non ha da pubblicare dati relativi alla “Class action”.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 08:20).

Art. 32, c. 2, lett. a, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
…
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
…
Art. 10, c. 5, d.lgs 33/2013 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
…
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

E’ in corso di elaborazione uno studio finalizzato all’individuazione degli eventuali servizi pubblici erogati da L’Artisanà nell’ambito della propria attività istituzionale al fine dell’elaborazione della carta dei servizi attraverso la quale verranno definiti i relativi costi e tempi.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 alle ore 08:15).

Art. 36, d.lgs 33/2013 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il servizio di tesoreria de L’Artisanà è affidato con decorrenza dal 20 aprile 2026 alla BPER Banca che lo gestisce tramite la propria filiale di Aosta.
Il codice IBAN del conto corrente attivo presso la Tesoreria dell’Ente è il seguente: IT 78F0538701201000049610669

(ultimo aggiornamento 20/04/2026 alle ore 08.57).

Art. 4-bis. Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
(articolo introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Non applicabile.

[ultimo aggiornamento 28/11/2024 alle ore 11.11].

Art. 33, d.lgs 33/2013 – Indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definitivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Art. 33, d.lgs 33/2013 – Indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definitivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

Art. 38, d.lgs 33/2013 – Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

L’attività contrattuale dell’Ivat è rivolta esclusivamente all’acquisizione di beni e servizi.

(ultimo aggiornamento 27/06/2023 alle ore 10.58).

Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

Art. 39, d.lgs 33/2013 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché’ le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a),è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

L’Artisanà non è tenuto all’obbligo di pubblicità previsto in quanto le attività indicate non rientrano nella propria missione istituzionale.

(ultimo aggiornamento 09 luglio 2026 alle ore 08:25).

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Art. 40, d.lgs 33/2013 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a),è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

L’Artisanà non è tenuto all’obbligo di pubblicità previsto in quanto le attività indicate non rientrano nella propria missione istituzionale.

Servizio sanitario nazionale

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale
…
4. E’ pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

L’Ivat non è tenuto all’obbligo di pubblicità previsto in quanto le attività indicate non rientrano nella propria missione istituzionale.

Pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza

Art. 42, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

L’Artisanà non è tenuto all’obbligo di pubblicità previsto in quanto le attività indicate non rientrano nella propria missione istituzionale.

(ultimo aggiornamento 07 luglio 2026 ore 08:28)

Art. 43, c.1, d.lgs 33/2013 – Responsabile della prevenzione della corruzione

…
1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Delib. CiVIT n.105/2010 e 2/2012

Art. 1, c. 14, d.lgs 190/2012 – Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione

…
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.

La figura di responsabile della trasparenza nell’IVAT coincide con quella di responsabile della prevenzione della corruzione.

• Anni 2013-2020: Sig. Roberto Vallet, istruttore direttivo, nominato con Determinazione del Presidente n. 04 in data 29 aprile 2013.
• Anni 2021-2025: Sig. Alessandro Cama, direttore, nominato con Determinazione del Presidente n. 79 in data 06 aprile 2021.

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 numero 81 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è stato soppresso e assorbito dal Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)

Riferimenti normativi: art. 10, comma 8, lettera a), d.lgs. 33/2013 – Responsabile della prevenzione della corruzione

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Riferimenti normativi: art. 18, comma 5, d.lgs. 39/2013 – Sanzioni

5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

Non ci sono stati atti di accertamento di violazione.

(ultimo aggiornamento 22/05/2025 alle ore 16:22)

Riferimenti normativi: art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013 – Responsabile per la trasparenza

1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché’ segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 8, d.lgs. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

8. L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il direttore Alessandro Cama nominato con determinazione del presidente del 6 aprile 2021, n. 79.

Non sono stati adottati regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità.

(dato aggiornato al 22/05/2025)

Riferimenti normativi: art. 1, comma 14, d.lgs. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.

Art. 5, c.1, c.4, d.lgs 33/2013 – Accesso civico
…
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richieder i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
…
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, che verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Le richieste di accesso civico di cui all’art. 5, del d.lgs. n. 33/2013, nei casi in cui i documenti e le informazioni per le quali vi sia uno specifico obbligo di pubblicazione e la stessa sia stata omessa, possono essere presentate al responsabile della trasparenza dell’IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition attraverso la compilazione del modello allegato. Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il responsabile per la trasparenza dell’IVAT è Alessandro Cama
E-mail: a.cama@lartisana.vda.it
Tel: + 39 0165 1835100

Registro degli accessi: non sono pervenute richieste di accesso civico.

(ultimo aggiornamento 27/06/2023 alle ore 11.00).

Riferimenti normativi: art. 1, comma 3, d.lgs. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

Non vi sono contenuti da pubblicare

(ultimo aggiornamento 22/05/2025 alle ore 16:20)

Art. 52, c.1, c.4, d.lgs 82/2005 – Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
…
1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e di regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria.

Art. 9, c. 7, c.4, d.lgs 179/2012 – Dati di tipo aperto e inclusione digitale
…
7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente codice si uniformano alle suddette linee guida.