Art. 5, c.1, c.4, d.lgs 33/2013 – Accesso civico
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1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richieder i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
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4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, che verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
Le richieste di accesso civico di cui all’art. 5, del d.lgs. n. 33/2013, nei casi in cui i documenti e le informazioni per le quali vi sia uno specifico obbligo di pubblicazione e la stessa sia stata omessa, possono essere presentate al responsabile della trasparenza dell’IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition attraverso la compilazione del modello allegato. Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Il responsabile per la trasparenza dell’IVAT è Alessandro Cama
E-mail: a.cama@lartisana.vda.it
Tel: + 39 0165 1835100
Registro degli accessi: non sono pervenute richieste di accesso civico.
(ultimo aggiornamento 27/06/2023 alle ore 11.00).