Art. 21, c.2, d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva


2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Come previsto dall’art. 8 lett. b del CCNL Federculture, con atto dell’organo competente viene determinata l’approvazione e la sottoscrizione degli accordi di contrattazione aziendale (vedi allegati).

Legge regionale 23/07/2010 n. 22 Art. 47  c.9, 10 e 11

9. A corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore, gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali relazioni sono certificate dagli organi di revisione o di controllo degli stessi enti e, per l’Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021 n. 14, istitutiva dello stesso.

10. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, i contratti decentrati o di settore stipulati, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesti in esito alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato o di settore in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste degli utenti.

11. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a trasmettere all’ARRS, di norma in via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con le allegate relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale, affinché l’ARRS possa verificarne, entro i quindici giorni successivi, la coerenza ed il rispetto dei criteri e dei limiti imposti dal contratto collettivo di comparto.

Aggiornamento 07/08/2025 ore 13:03