Art. 32, c. 2, lett. a, d.lgs 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10, c. 5, d.lgs 33/2013 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

E’ in corso di elaborazione uno studio finalizzato all’individuazione degli eventuali servizi pubblici erogati dall’IVAT nell’ambito della propria attività istituzionale al fine dell’elaborazione della carta dei servizi attraverso la quale verranno definiti i relativi costi e tempi.

(ultimo aggiornamento 28/11/2024 alle ore 11.00).