Art. 1, c.2, d.lgs 198/2009 – Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire

2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Art. 4, c.2, c.6, d.lgs 198/2009 – Sentenza

2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.

6. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.

Questo Ente non ha da pubblicare dati relativi alla “Class action”.

[ultimo aggiornamento 28/11/2024 alle ore 10.57].