{"id":430,"count":2,"description":"<strong>Riferimenti normativi: art. 13, c. 1, lett. a, d.lgs. 33\/2013 \u2013 Obblighi di pubblicazione concernenti l\u2019organizzazione delle pubbliche amministrazioni<\/strong>\r\n<div>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:<\/div>\r\n<div>\r\n\r\na. agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l\u2019indicazione delle rispettive competenze\r\n\r\n<strong>Riferimenti normativi: art. 14, d.lgs. 33\/2013 \u2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali<\/strong>\r\n\r\n1. Con riferimento a titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri competenti, i seguenti documenti ed informazioni:\r\n\r\na. l\u2019atto di nomina o di proclamazione, con l\u2019indicazione della durata dell\u2019incarico o del mandato elettivo;\r\nb.il curriculum;\r\nc. i compensi di qualsiasi natura connessi all\u2019assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;\r\nd. i dati relativi all\u2019assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;\r\ne. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l\u2019indicazione dei compensi spettanti;\r\nf. le dichiarazioni di cui all\u2019articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonch\u00e9 le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell\u2019organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 7.\r\n\r\n1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall\u2019organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.\r\n1-ter. Ciascun dirigente comunica all\u2019amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall\u2019articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L\u2019amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l\u2019ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.\r\n1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilit\u00e0 dirigenziale ai sensi dell\u2019articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi\r\n1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonch\u00e9 nei casi di cui all\u2019articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative \u00e8 pubblicato il solo curriculum vitae.\r\n\r\n2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dall\u2019elezione, dalla nomina o dal conferimento dell\u2019incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell\u2019incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell\u2019incarico o del mandato. 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Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell\u2019organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall\u2019organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1-ter. Ciascun dirigente comunica all\u2019amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall\u2019articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 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L\u2019amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l\u2019ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilit\u00e0 dirigenziale ai sensi dell\u2019articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi 1-quinquies. 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